Art. 14.
(Albo regionale).

      1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 13, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame

 

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di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali di cui all'articolo 21, comma 3, e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.